1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita regolano le condizioni contrattuali relative all’acquisto ed all’utilizzo degli skipass e delle tessere della stazione di sport invernali di Campocatino. Entrambi sono titoli di trasporto per persone che consentono di utilizzare gli impianti di risalita di Campocatino.
  2. La LVS RENTAL S.r.l. è titolare del contratto di concessione per l’utilizzo degli impianti di Campocatino e come tale assieme agli utenti sono gli unici ed esclusivi contraenti del presente contratto, per il quale è esclusa ogni partecipazione e responsabilità da parte di terzi.
  3. Lo skipass è un documento strettamente personale e reca il nome e cognome e/o la foto del titolare. Non può essere ceduto a terzi neppure a titolo gratuito, né scambiato o alterato. Il periodo di validità dello skipass non può essere modificato.
  4. Fatte salve le disposizioni Governative in materia, la stagione sciistica ordinaria inizia il 01/12/2023 e si conclude il 21/04/2024. Lo skipass stagionale e gli skipass plurigiornalieri hanno validità durante l’intero periodo della stagione sciistica come sopra definita e ne viene garantita l’accettazione sugli impianti in funzione. Prima della data d’inizio e dopo la data di conclusione della stagione sciistica singoli impianti o gruppi di impianti possono essere in funzione. In tali casi, gli skipass stagionali, plurigiornalieri e le altre tipologie di skipass posti in vendita verranno accettati dall’apertura di questi fino al 21/04/2024 sugli impianti in funzione. All’inizio ed alla fine della stagione (in particolare dopo il 16/03/2024) è possibile la chiusura di singoli impianti, nonché la limitazione dell’area sciabile, oltre che per i motivi indicati all’art. 17, anche in considerazione delle condizioni di affluenza, di innevamento e di sicurezza. L’eventuale chiusura avviene in base a decisioni assunte autonomamente dalla direzione della Stazione.
  5. Al fine di ottenere lo sconto praticato a specifiche categorie, nei casi e nella misura indicata nei fogli illustrativi, è necessario presentarsi personalmente negli uffici skipass ed esibire validi documenti di riconoscimento (non sostituibili da autocertificazione) nonché lo stato di famiglia per casi specifici, attestanti i presupposti per la concessione del suddetto sconto, secondo quanto riportato nei listini prezzi presenti nei punti vendita nonché sul sito internet FAMILYPARKCAMPOCATINO.IT. Lo skipass gratuito per Under 6, giornaliero, viene concesso a patto che vi sia almeno un adulto pagante ed a fronte dell’esibizione del corrispondente Tesserino Sanitario ed esclusivamente ad uno dei genitori o ad un esercente la patria potestà.
  6. Con la sottoscrizione per accettazione degli skipass gratuiti concessi agli Under 6, ovvero tutti coloro che non abbiano ancora compiuto il 6° anno di età al momento dell’acquisto dello skipass, il firmatario accettante dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità civili (artt. 2047 e 2048 c.c.) connesse alla sorveglianza del minore, anche nell’uso degli impianti, nonché delle norme di comportamento previste dalla Legge n. 363/2003 così come successivamente modificata e integrata e di tutte le disposizioni, anche regionali e provinciali, vigenti in materia. Il trasporto del bambino avviene sotto la tutela, la responsabilità e la vigilanza dell’accompagnatore maggiorenne.
  7. Il gestore declina ogni responsabilità per i danni derivanti dall’uso improprio degli impianti, nonché per le conseguenze di comportamenti illeciti posti in essere dagli utenti durante la loro permanenza sugli impianti, sulle piste e nelle loro pertinenze. Vanno osservate in ogni caso le Disposizioni per i Viaggiatori esposte alla partenza di ogni impianto.
  8. Ad ogni richiesta degli addetti agli impianti e degli ispettori, gli utenti dovranno esibire lo skipass acquistato e consentire la propria identificazione.
  9. Qualsiasi abuso nell’utilizzo dello skipass comporta il loro ritiro immediato, l’annullamento o la sospensione. In caso di abuso con skipass gratuiti concessi ai bambini di età inferiore agli 6 anni, viene bloccato e/o ritirato. Gli skipass possono altresì essere ritirati o sospesi dai soggetti competenti al controllo in caso di violazione di leggi nazionali, regionali o provinciali. Ogni abuso verrà perseguito a norma di legge, con riserva di proporre od avviare ogni azione utile a far accertare la responsabilità penale (p. es. per truffa – art. 640 c.p.) e civile del trasgressore.
  10. Gli skipass inutilizzati o soltanto parzialmente utilizzati, ritirati, annullati, sospesi o deteriorati deliberatamente non vengono sostituiti o rimborsati.
  11. In caso di smarrimento di skipass stagionali e plurigiornalieri, quindi con esclusione delle tessere con validità pari od inferiore ad un giorno, è possibile richiedere la sostituzione, presso la biglietteria centrale, mediante presentazione di un valido documento di riconoscimento nonché di apposita denuncia di smarrimento presentata presso le Autorità competenti. In tal caso sarà bloccato il vecchio skipass e rilasciato uno nuovo. Gli skipass sostituiti saranno validi a partire dal giorno successivo a quello della richiesta e conseguente disattivazione della tessera smarrita. Per spese di segreteria verrà richiesto l’importo di €10,00. Tale somma non sarà restituita neanche nel caso di ritrovamento dello skipass originale.
  12. Solo in caso di infortunio sciistico è possibile il parziale rimborso dello skipass. Il rimborso è limitato ai giorni successivi a quelli della riconsegna e richiesta di rimborso. Per tale motivo gli skipass giornalieri e plurigiornalieri non possono essere rimborsati. La richiesta, da presentarsi presso la biglietteria centrale, entro 15 giorni dall’infortunio, deve essere corredata dai seguenti documenti:
    a. supporto materiale dello skipass;
    b. copia del verbale di infortunio rilasciato dagli addetti al soccorso piste o certificato medico (redatto da un professionista che eserciti stabilmente in zona, struttura pubblica in loco o dall’ospedale dove è avvenuto il ricovero), comprovanti la natura sciistica dell’infortunio tale da impedire la prosecuzione dell’attività sportiva.
  13. Gli accompagnatori dell’infortunato non hanno diritto al rimborso. Il rimborso degli skipass stagionali viene determinato dividendo il prezzo complessivo dello skipass stagionale per 20 (considerando quale uso ordinario dello skipass la fruizione di 20 giornate sciistiche) e moltiplicando il prezzo unitario giornaliero così ottenuto per le giornate non godute sino al raggiungimento delle 20 giornate. Conseguentemente lo stagionale utilizzato per almeno 20 giorni non viene rimborsato. L’ammontare delle giornate rimborsabili è comunque limitato alle giornate ancora fruibili della stagione.
  14. Il supporto magnetico dello skipass viene venduto allo sciatore e quindi diventa di sua esclusiva proprietà e ne è direttamente responsabile della buona conservazione dello stesso.
  15. Lo skipass a valore, quale documento di trasporto, assolve la funzione dello scontrino fiscale (D.M. 30/06/1992 e successive integrazioni e modifiche) e vanno conservati per tutta la durata del trasporto.
  16. Non è garantito il funzionamento ininterrotto e durante l’intera stagione invernale, come definita all’art. 5, di tutti gli impianti di risalita e l’agibilità di tutte le piste del comprensorio di Campocatino essendo gli stessi condizionati da alcuni fattori fuori dalla sfera di controllo degli esercenti, quali – a titolo meramente esemplificativo – le condizioni meteorologiche, di innevamento, di sicurezza, guasti all’impianto, disponibilità delle fonti energetiche, disposizioni delle autorità ed impedimenti dovuti ad altre cause di forza maggiore.
  17. La LVS RENTAL S.r.l. (concessionaria degli impianti di risalita) non è responsabile, e pertanto nessun rimborso è dovuto, nel caso in cui, a causa di eventi imprevisti (es. eccessiva ventosità, sopravvenuta mancanza di neve, imprevedibile problema tecnico, repentina e non preannunciata sospensione dell’erogazione elettrica) o per manifestazioni agonistiche, si determini il fermo parziale degli impianti o la chiusura di taluna pista.
  18. Lo sciatore scia a proprio rischio e pericolo. La scelta corretta dell’itinerario e l’andatura dell’utente devono essere adeguati alle proprie capacità, alle condizioni delle piste da sci, allo stato di innevamento e alla segnaletica, al meteo, alla visibilità ed essere commisurati all’orario di apertura degli impianti. Ogni sciatore deve inoltre attenersi alla normativa provinciale e regionale in materia, alle regole di comportamento previste dalla Legge n. 363/2003 e successive modifiche nonché alle regole di buon comportamento esposte negli uffici vendita, presso gli impianti o sul sito internet www.familyparkcampocatino.it.
  19. La classificazione delle piste nelle cartine sciistiche è puramente indicativa.
  20. Per motivi di sicurezza è proibito frequentare le piste al di fuori dell’orario di servizio. I trasgressori saranno responsabili delle eventuali conseguenze dannose di tale violazione sia civilmente che penalmente.
  21. I prezzi per l’acquisto dello skipass potranno subire variazioni in caso di eccezionali interventi di ordine fiscale, valutario, economico o sociale.
  22. Tutti gli Skipass, comprese le corse orarie, esauriscono la loro validità con la chiusura della stagione invernale in cui sono stati emessi.
  23. Con l’acquisto e/o utilizzo dello skipass l’utente dichiara di conoscere ed accettare integralmente le presenti condizioni generali di vendita, disponibili presso i punti vendita e sul sito internet www.familyparkcampocatino.it.
  24. Per ogni controversia relativa alla validità ed esecuzione del contratto di trasporto e delle presenti condizioni generali di contratto è applicabile il diritto italiano e saranno competenti in via esclusiva i Giudici del Tribunale di Frosinone.

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA FUN PASS

  1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita regolano le condizioni contrattuali relative all’acquisto e all’utilizzo del Fun Pass – card elettronica – braccialetto personale – pettorina, validi per accedere all’area denominata “FUN PARK”, utilizzare il tapis roulant Sagittario, nonchè i giochi e le attrazioni disponibili all’interno del perimetro di delimitazione dell’area.
  2. La LVS RENTAL S.r.l. è titolare del contratto di concessione per l’utilizzo degli impianti di Campocatino e come tale assieme agli utenti sono gli unici ed esclusivi contraenti del presente contratto, per il quale è esclusa ogni partecipazione e responsabilità da parte di terzi.
  3. Il Fun Pass è strettamente personale ed utilizzabile esclusivamente nel giorno di emissione e potrà essere obliterato dall’operatore al momento del primo ingresso. Non è in alcun modo rimborsabile, scambiabile o cedibile. Ogni abuso comporterà il ritiro immediato.
  4. Il Fun Pass non è sostituibile in caso di smarrimento, furto, infortunio o chiusura anticipata per cause dovute al maltempo.
  5. Il possesso del Fun Pass, implica la conoscenza e accettazione dei termini e delle condizioni, nessuna esclusa, previste dai regolamenti emanati dalla LVS Rental S.r.l., consultabili sul sito www.familyparkcampocatino.it.
  6. L’uso scorretto degli impianti e dell’area del Fun Park comporta l’immediato ritiro del Fun Pass.
  7. L’utente scivola e gioca a proprio rischio e pericolo, esonerando espressamente la LVS Rental S.r.l. da responsabilità in merito.
  8. L’acquisto del Fun Pass comprende il costo del noleggio di slittini, gommoni e padelle che l’utente può scegliere in base al proprio gradimento ed alle disponibilità del momento.
  9. L’ingresso al Fun Park è gratuito per i bambini di altezza inferiore ai 90 cm. a condizione che siano accompagnati da un adulto maggiorenne pagante con nozioni dell’utilizzo dell’attrezzo e delle regole di comportamento. Per i bambini e ragazzi di altezza compresa tra i 91 ed i 125 cm. l’ingresso è a pagamento, ma a condizione che siano accompagnati da un maggiorenne pagante con nozioni dell’utilizzo dell’attrezzo e delle regole di comportamento.
  10. La Lvs Rental S.r.l. si riserva la possibilità di apportare modifiche ai prezzi di listino durante il corso della stagione.
  11. Il Fun Park è operativo nei giorni di apertura della stazione Family Park Campocatino: sabato, domenica e festivi, con orario dalle ore 9:00 alle ore 16:30. La Direzione del Family Park Campocatino si riserva la possibilità di chiudere il Fun Park, totalmente o parzialmente.
  12. Ogni utente deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo sé stesso o gli altri utenti e comunque mantenere un comportamento idoneo a evitare ogni e qualsiasi danno.
  13. All’interno del Fun Park possono accedere utenti con attrezzi personali (gommoni, slittini o bob con sistema frenante o cd. palette) o noleggiati, ma a condizione che si tratti di attrezzatura con marcatura CE. La Direzione si riserva il diritto di vietare l’ingresso o allontanare utenti che utilizzino materiali non conformi o che abbiano un comportamento pericoloso per sé stessi e per gli altri. E’ inoltre vietato lasciare incustoditi gli attrezzi all’interno del Fun Park. La Direzione declina ogni responsabilità per furti e danni a materiali ed oggetti personali lasciati incustoditi all’interno del parco.
  14. Per accedere al Fun Park, ogni utente dovrà immettersi ed attraversare una pista da sci e pertanto è obbligato ad assicurarsi mediante controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri. E’ categoricamente vietato fermarsi o sostare sulle piste da sci e nelle aree limitrofe.